Esami di stato per candidati esterni

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 c. 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.

Quelli intermedi riguardano l’idoneità alla frequenza di una determinata classe.

Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

I titoli finali, poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.

Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.

Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico (D. Lgs. 59/2004, art. 8);

– non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno;

– sul punto precedente le singole scuole non hanno margini di discrezionalità;

– la domanda va fatta entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento (art. 3, c. 3 D.M. 741/2017);

– le norme dettate dal MIUR, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l’idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato;

– le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere (D. Lgs. 59/2004, artt. 8 e 11; T. U. 297/1994, artt. 192 e 193; DPR 122/2009);

– nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla commissione d’esame i programmi svolti dall’alunno durante l’istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali statali;

– la sede di esame è indicata dalle norme.

Sedi di esame

Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata. Le scuole non paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell’art. 1bis c. 3 della l.27/2006 e del D. M. 83/2008, nei seguenti casi:

– per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;

– per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento.

 

Scarica modulo iscrizione esame di stato per soli candidati esterni

Scarica modulo Comunicazione di ritiro da scuola

Scarica modulo Dichiarazione di istruzione parentale